Patente a crediti nei cantieri: il punto debole è ancora la prova
Qualificazione dell’impresa e identificazione della persona
Dalla patente a crediti al badge di cantiere: che cosa è in vigore, che cosa manca e che cosa cambia nell’accertamento di un infortunio
L’8 settembre 2026 l’INAIL ha pubblicato i dati aggiornati al 31 luglio relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali.
Analisi aggiornata al 26 settembre 2026.
1. I dati INAIL e la domanda che viene dopo i numeri
Nei primi sette mesi dell’anno, escludendo gli studenti, sono state presentate 256.471 denunce di infortunio in occasione di lavoro, contro le 244.495 dello stesso periodo del 2025, con un incremento del 4,9%. Gli infortuni in itinere sono stati 58.870, in crescita del 7,1%. Le denunce con esito mortale in occasione di lavoro sono state 422, dieci in meno rispetto alle 432 del 2025; quelle mortali in itinere 160, contro 168.
Se si considera invece l’intero aggregato Open Data, comprensivo degli studenti, le denunce di infortunio raggiungono quota 368.085, rispetto alle 349.444 del 2025, con un aumento del 5,3%.
Il dato che cresce con maggiore intensità è però quello delle malattie professionali: 69.796 denunce contro 59.857, pari a +16,6%. Sono numeri ancora provvisori e, come ricorda lo stesso INAIL, devono essere interpretati con cautela: descrivono denunce, non casi già definitivamente riconosciuti, e non consentono da soli inferenze causali sull’efficacia o sull’inefficacia di singole riforme.
Per il tema qui esaminato è più significativo guardare specificamente alle Costruzioni. Nel periodo gennaio-luglio le denunce in occasione di lavoro nel settore passano da 21.921 nel 2025 a 22.382 nel 2026, con un incremento del 2,1%; quelle con esito mortale da 67 a 76. Con settantasei decessi, le Costruzioni si collocano al primo posto fra i settori per infortuni mortali sul lavoro, davanti a Trasporto e magazzinaggio. Anche questi numeri sono provvisori e non autorizzano semplicistiche relazioni di causa ed effetto. Rendono tuttavia particolarmente attuale una domanda diversa: quanto è oggi effettivamente possibile sapere, dopo un grave evento in cantiere, chi vi operasse, per conto di chi e con quale titolo?
È una domanda meno statistica e molto più concreta. Ed è precisamente la domanda dalla quale inizia l’accertamento peritale.
Come si vedrà, la risposta dipende da un provvedimento che, a quasi un anno dal decreto che lo prevede, non è ancora stato adottato — e non è il solo.
2. La patente a crediti è, prima di tutto, un sistema di qualificazione
L’espressione «patente a punti», entrata rapidamente nel linguaggio corrente, rischia di essere fuorviante.
La rubrica dell’art. 27 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 parla infatti di «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti». La distinzione non è soltanto terminologica.
Il raffronto con il sistema della circolazione stradale lo rende evidente. L’art. 126-bis del codice della strada muove da una dotazione di venti punti e consente di accrescerla soltanto in ragione dell’assenza di violazioni — due punti per biennio, fino a dieci. È un meccanismo integralmente afflittivo, nel quale la condotta virtuosa è definita in negativo. L’art. 27 opera diversamente: la dotazione iniziale è di trenta crediti e il tetto di cento, ma i settanta crediti ulteriori si acquisiscono mediante condotte attive e documentabili. E la soglia interdittiva non è lo zero, bensì quindici crediti: l’impresa si ferma quando conserva ancora metà della dotazione originaria.
Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), devono possedere la patente, salvo le esclusioni previste dalla legge. Ne sono sottratti, fra gli altri, coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese dotate di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, indipendentemente dalla categoria. Il semplice possesso di una SOA di classe inferiore, quindi, non determina l’esenzione.
La dotazione iniziale è di 30 crediti. L’attività in cantiere è consentita, in via ordinaria, con almeno 15 crediti, mentre il sistema può condurre, mediante anzianità, assenza di provvedimenti di decurtazione, certificazioni, formazione e investimenti in materia di sicurezza, fino a 100 crediti.
È questo il profilo che distingue maggiormente l’istituto da un mero meccanismo sanzionatorio. Il legislatore non si limita a sottrarre punti quando qualcosa non funziona: attribuisce valore alle caratteristiche organizzative e agli investimenti che qualificano l’impresa sotto il profilo prevenzionistico.
In questa prospettiva, i crediti ulteriori costituiscono anche un margine di resilienza. Un’impresa che rimanga ferma alla dotazione iniziale e un’impresa che abbia progressivamente accresciuto il proprio punteggio non affrontano allo stesso modo una futura decurtazione.
Il dato, tuttavia, non deve essere sopravvalutato. Una patente con un punteggio elevato non certifica che nel singolo cantiere siano state rispettate tutte le norme di sicurezza, così come una violazione amministrativa non dimostra, da sola, l’esistenza del nesso causale con un successivo infortunio. La patente è un indicatore di qualificazione; non è un giudizio anticipato sulla responsabilità.
Questa distinzione è essenziale anche nell’attività peritale.
3. Dal 2025 il sistema è diventato più severo. Ma occorre distinguere sanzione, decurtazione e sospensione
Il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198, è intervenuto in modo significativo sulla disciplina.
Per l’impresa o il lavoratore autonomo che operi senza patente, senza documento equivalente o con un punteggio inferiore a 15 crediti, la sanzione amministrativa resta pari al 10% del valore dei lavori, ma il minimo edittale è stato elevato da 6.000 a 12.000 euro. Ove trovi applicazione il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della L. n. 689/1981, l’importo si riduce a un terzo, e dunque a 4.000 euro. Resta inoltre l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi.
Ancora più incisiva è la modifica relativa al lavoro irregolare. Per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026, il punto 21 dell’Allegato I-bis prevede la decurtazione di cinque crediti per ciascun lavoratore impiegato irregolarmente, indipendentemente dal numero delle giornate di impiego; il punto 24 aggiunge un ulteriore credito per ciascun lavoratore nelle ipotesi aggravate, quali l’impiego di stranieri privi di titolo di soggiorno o di minori.
Due precisazioni, entrambe contenute nella Nota INL prot. n. 609 del 22 gennaio 2026, meritano di essere messe in evidenza perché la prassi tende a trascurarle.
La prima. Per queste sole fattispecie la decurtazione non attende il provvedimento definitivo, ma consegue alla notificazione del verbale di accertamento. È un’eccezione importante, perché il regime ordinario delle altre decurtazioni rimane diverso.
La seconda, di impatto anche maggiore. Per i punti da 21 a 24 non opera il tetto che limita al doppio della violazione più grave la decurtazione complessiva applicabile nel medesimo accesso ispettivo, poiché la norma prevede espressamente cinque crediti «per ciascun lavoratore irregolare». L’effetto è moltiplicativo e privo di limite: dieci lavoratori non registrati comportano la perdita di cinquanta crediti, e cioè, per un’impresa ferma alla dotazione iniziale, l’immediato superamento della soglia interdittiva in un solo accesso.
Anche gli eventi lesivi più gravi richiedono una lettura precisa. L’Allegato I-bis attribuisce cinque crediti di decurtazione all’infortunio che produca un’inabilità temporanea assoluta superiore a sessanta giorni, otto alla parziale inabilità permanente, quindici all’inabilità permanente assoluta, venti all’infortunio mortale e dieci alla malattia professionale. Ma la norma non collega la perdita dei crediti al mero verificarsi dell’evento: richiede che esso sia conseguenza di una violazione delle norme prevenzionistiche, e la decurtazione ordinaria è collegata ai provvedimenti definitivi previsti dall’art. 27.
Diverso ancora è il piano della sospensione cautelare. L’art. 27, comma 8, stabilisce che «se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi».
Si tratta dunque di istituti che non devono essere sovrapposti: evento lesivo, sospensione cautelare, accertamento della violazione, definitività del provvedimento e decurtazione sono momenti distinti.
Per il perito questa successione temporale non è un tecnicismo. È parte dell’accertamento.
4. La verifica del committente: la data del sinistro non basta
Un secondo profilo merita particolare attenzione.
L’art. 90, comma 9, lettera b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 impone al committente o al responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente — o del documento equivalente — delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto; per i soggetti esentati deve essere verificata l’attestazione SOA richiesta dalla legge.
La verifica si affianca, e non si sostituisce, a quella dell’idoneità tecnico-professionale prevista dalla lettera a) dello stesso comma e dall’Allegato XVII.
La Nota INL prot. n. 9326 del 9 dicembre 2024 chiarisce però un aspetto particolarmente rilevante: ai fini dell’obbligo sanzionato del committente conta la situazione esistente al momento dell’affidamento dei lavori. Vi si legge che «nel caso in cui il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o punteggio inferiore ai 15 crediti dopo l’affidamento dei lavori, la sanzione amministrativa non trova applicazione».
Se dunque l’impresa era priva della patente o disponeva già di meno di 15 crediti al momento dell’affidamento, l’omessa verifica assume rilievo nei confronti del committente. Se invece la patente viene sospesa, revocata o scende sotto la soglia soltanto successivamente, la medesima sanzione non viene automaticamente trasferita sul committente.
Ne discende, sul piano operativo, un’esigenza ulteriore: individuare il momento in cui l’affidamento si è effettivamente perfezionato, che non necessariamente coincide con la data apposta sul contratto.
Ne deriva una conseguenza precisa. In un fascicolo peritale non è sufficiente acquisire la patente «oggi» né soltanto accertarne il punteggio alla data dell’infortunio. Occorrono almeno tre fotografie temporali:
- la posizione dell’impresa al momento dell’effettivo affidamento;
- la posizione durante l’esecuzione e l’accesso al cantiere;
- la posizione alla data dell’evento, con gli eventuali provvedimenti intervenuti nel frattempo.
Sono fotografie che rispondono a domande differenti e che non possono essere sostituite l’una dall’altra.
5. Il badge di cantiere: l’obbligo di identificazione esiste già, ciò che manca è la sua piena tracciabilità digitale
È su questo punto che la riforma del 2025 presenta, allo stato, il suo profilo più interessante.
L’obbligo di identificare i lavoratori non nasce nel 2025. Il D.Lgs. n. 81/2008 già impone, nell’ambito degli appalti e dei subappalti, una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, con le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. La L. n. 136/2010 ha inoltre disciplinato la tessera nell’ambito dei rapporti di subappalto.
Il D.L. n. 159/2025 compie però un salto qualitativo. Prevede che la tessera sia dotata di un codice univoco anticontraffazione, possa essere resa disponibile anche in forma digitale attraverso strumenti nazionali interoperabili con il SIISL e sia inserita in un sistema capace di supportare il controllo e il monitoraggio dei flussi della manodopera.
L’INL lo ha chiarito espressamente: il nuovo badge non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dalla legge, ma vi aggiunge la caratteristica del codice univoco. La piena operatività del nuovo sistema è subordinata al decreto ministeriale destinato a definirne modalità applicative, controlli, sicurezza, tecnologie impiegate e tipologie di informazioni trattate.
Ed è qui che emerge il dato attuale più rilevante.
6. Il decreto che manca non è uno. Sono tre, e riguardano tutti l’art. 3
La legge di conversione è entrata in vigore il 31 dicembre 2025 e l’art. 3, comma 3, prevedeva l’adozione del decreto attuativo entro sessanta giorni: dunque entro il 1° marzo 2026.
La verifica può essere compiuta da chiunque, in pochi secondi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per il programma di Governo tiene una banca dati pubblica dei provvedimenti attuativi previsti da ciascuna fonte primaria, con l’indicazione dello stato di adozione. Interrogandola sul D.L. n. 159/2025, alla data del 26 settembre 2026, il quadro è il seguente.
Il decreto prevede dodici provvedimenti attuativi. Ne risultano adottati due. E i tre provvedimenti previsti dall’art. 3 — l’articolo che disciplina il badge di cantiere e interviene sulla patente a crediti — risultano tutti e tre non adottati.

| Fonte | Oggetto | Stato |
|---|---|---|
| art. 3, comma 2 | Individuazione delle imprese con attività a rischio più elevato operanti nei cantieri in appalto e subappalto | Non adottato |
| art. 3, comma 3 | Termini e modalità di attuazione della vigilanza su badge di cantiere e patente a crediti, e del monitoraggio dei flussi della manodopera | Non adottato |
| art. 3, comma 6 | Individuazione degli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la classificazione INAIL | Non adottato |
Non si tratta di un’omissione isolata. Fra i provvedimenti non adottati figurano anche quello destinato a escludere dal bonus INAIL le aziende condannate negli ultimi due anni per violazioni gravi in materia di sicurezza (art. 1, comma 4) e quello che deve definire le modalità con cui le imprese con più di quindici dipendenti comunicano i dati aggregati sui mancati infortuni e le azioni correttive intraprese (art. 15, comma 1) — cioè lo strumento con il quale il sistema avrebbe dovuto imparare dagli eventi che non hanno prodotto danno.
Risultano invece adottati il decreto sulle aliquote di oscillazione INAIL (art. 1, comma 3) e quello sull’iscrizione dei lavoratori stranieri al SIISL (art. 14, comma 6).
Il quadro complessivo è dunque questo. Le disposizioni che operano direttamente — l’elevazione del minimo edittale, la nuova decurtazione per lavoro irregolare, il computo dei controlli sanitari nell’orario di lavoro — sono in vigore e producono effetti. Le disposizioni che richiedevano un provvedimento attuativo, e che riguardano quasi per intero la conoscibilità del cantiere, non sono operative.
La tessera tradizionale resta quindi obbligatoria. Ciò che non è ancora operativo è il sistema tecnologico destinato a trasformarla da semplice documento identificativo in una fonte informativa strutturata e verificabile.
La differenza è sostanziale. Una tessera cartacea consente di dichiarare chi una persona sia e per quale impresa lavori. Un sistema univoco, interoperabile e tecnologicamente tracciabile è concepito per rendere quella dichiarazione riscontrabile.
Ed è proprio qui che la questione normativa diventa questione peritale.
7. Quando il nome sul documento non coincide con la persona presente in cantiere

L’esperienza concreta mostra perché l’identificazione non possa essere considerata un adempimento meramente formale.
Che la realtà materiale del cantiere possa divergere da quella documentale non è, del resto, una circostanza eccezionale: è ciò che l’attività di vigilanza rileva con regolarità, e i numeri sono espliciti.
Il rapporto annuale dell’Ispettorato nazionale del lavoro relativo al 2025 riferisce di 44.063 accessi ispettivi avviati in edilizia. Dei 32.492 conclusi, il 71,8 per cento si è chiuso con il riscontro di almeno un’irregolarità. Nel corso dello stesso anno sono stati adottati 4.949 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale in cantiere: oltre il 37 per cento per gravi violazioni in materia di sicurezza, e in 1.241 casi per violazioni di sicurezza e impiego di lavoratori in nero congiuntamente. Su scala nazionale i lavoratori trovati del tutto privi di comunicazione di instaurazione del rapporto sono stati 18.397, in aumento del 26 per cento rispetto al 2024.
Sette cantieri controllati su dieci, dunque, presentano almeno un’irregolarità. Sono numeri che descrivono un fenomeno strutturale, non una patologia isolata. E hanno una traduzione peritale immediata: in un cantiere in regime di appalto e subappalto, l’elenco delle persone autorizzate a esservi e l’elenco delle persone che vi si trovano non sono necessariamente lo stesso elenco.
Il caso che segue lo rende concreto.
In un grave sinistro seguito da questo Studio, due operai morirono all’interno di un baraccamento di cantiere nel quale pernottavano. Soltanto gli accertamenti successivi all’evento consentirono di appurare che le persone effettivamente presenti non coincidevano con quelle risultanti dalla documentazione formalmente disponibile e che le rispettive posizioni lavorative erano irregolari.
Il caso viene qui richiamato volutamente in forma anonima, perché ciò che interessa non è la vicenda individuale ma il problema probatorio che essa rende evidente.
A prescindere dalla qualificazione giuridica dell’evento e dalle cause del decesso, un dato risultava decisivo: prima di stabilire quali obblighi fossero stati violati occorreva stabilire chi fossero realmente le persone presenti e per conto di chi operassero.
Non è un passaggio secondario.
L’identità del lavoratore e la sua effettiva riferibilità a un’impresa possono incidere sulla ricostruzione dell’intera catena del sinistro: rapporto di lavoro, appalto e subappalto, individuazione delle posizioni di garanzia, obblighi prevenzionistici, formazione, sorveglianza sanitaria, presenza autorizzata in cantiere, responsabilità dei diversi soggetti e, sul diverso piano assicurativo, individuazione delle garanzie potenzialmente coinvolte.
Possono inoltre assumere rilievo nell’eventuale azione di regresso dell’INAIL e nella distinzione, da operare sulla base dello specifico contratto assicurativo, fra posizioni riconducibili alla RCO, alla RCT o ad altre garanzie.
Naturalmente l’irregolarità lavorativa non determina da sola né la responsabilità civile né la copertura assicurativa, così come la regolarità formale non esclude un profilo di responsabilità. Ma una ricostruzione errata dell’identità o dell’effettivo datore di lavoro può indirizzare fin dall’origine il fascicolo verso soggetti, obblighi e garanzie sbagliati.
È questa, a nostro avviso, la vera importanza peritale del badge interoperabile.
Non si tratta semplicemente di sapere se un lavoratore abbia al collo la tessera prescritta dalla legge. Si tratta di poter verificare che la persona fisicamente presente sia davvero quella indicata, che il rapporto dichiarato sia riferibile a quella persona e che la sua presenza nel cantiere sia inserita in una catena soggettiva ricostruibile.
8. Il fascicolo peritale dopo la patente a crediti
La nuova disciplina non sostituisce l’accertamento tradizionale. Lo rende, semmai, più articolato.
Nei sinistri gravi di cantiere l’analisi tecnica della dinamica continua a essere centrale: stato dei luoghi, opere provvisionali, macchinari e attrezzature, sistemi anticaduta, impianti, procedure operative, interferenze, organizzazione delle lavorazioni.
Ma questa ricostruzione deve essere affiancata, fin dalle prime ore, da una ricostruzione soggettiva e documentale del cantiere. Nella nostra esperienza, le domande alle quali il fascicolo deve poter rispondere sono almeno cinque:
- Chi era realmente presente nel cantiere? Non soltanto chi risultava autorizzato o indicato negli elenchi, ma quali persone vi si trovavano materialmente e a quale titolo.
- Per conto di chi operava ciascuna persona? Occorre ricostruire la catena effettiva fra committente, appaltatore, imprese esecutrici, subappaltatori, lavoratori autonomi e, quando emergano, rapporti non formalizzati.
- Qual era la posizione delle imprese rilevanti nei diversi momenti temporali? Patente, punteggio storico, eventuale SOA e relativa classifica, sospensioni, revoche e provvedimenti di decurtazione devono essere collocati nella data corretta.
- Quali verifiche erano state compiute dal committente e dagli altri soggetti della sicurezza? La verifica della patente non esaurisce quella dell’idoneità tecnico-professionale e non sostituisce DVR, POS, PSC, DUVRI quando applicabile, formazione, sorveglianza sanitaria, nomine e gli altri documenti richiesti in relazione allo specifico cantiere.
- Quale rapporto esiste fra l’irregolarità eventualmente riscontrata e l’evento? È il passaggio che separa la mera non conformità amministrativa dalla ricostruzione della responsabilità civile e del nesso causale.
A seconda delle caratteristiche del caso, la verifica può richiedere il confronto fra documentazione del personale, comunicazioni obbligatorie, Libro unico del lavoro, documenti della sicurezza, notifica preliminare, contratti e subappalti, registri o sistemi di accesso, documenti di trasporto, fotografie e filmati disponibili, verbali degli organi intervenuti e dichiarazioni testimoniali.
Nessuna di queste fonti, isolatamente considerata, è necessariamente decisiva. È la loro coerenza reciproca a costruire la prova.
È su questa intersezione fra dinamica tecnica del sinistro, organizzazione del cantiere, rapporti contrattuali, posizione lavoristica e lettura della copertura assicurativa che l’attività del perito assume una funzione diversa dalla semplice raccolta documentale.
9. Il fattore tempo: il cantiere dopo l’evento non rimane uguale a se stesso
Nei sinistri sul lavoro il tempo è una variabile probatoria.
Il cantiere che il perito osserva nelle prime ore non è quello che troverà una settimana più tardi. Opere provvisionali possono essere modificate, materiali rimossi, macchinari spostati, lavorazioni riprese. Ma anche la dimensione documentale cambia.
Con il trascorrere dei giorni la catena degli appalti e dei subappalti viene ricostruita, le dichiarazioni vengono coordinate, la documentazione arriva ordinata e completa. Tutto ciò è necessario e fisiologico, ma proprio per questo la documentazione acquisita successivamente non può sostituire l’accertamento di ciò che esisteva e risultava disponibile al momento dell’evento.
L’esperienza peritale insegna quindi che nei sinistri di maggiore gravità occorre «congelare» il più presto possibile almeno tre livelli di prova: lo stato materiale del cantiere, la popolazione effettivamente presente e la situazione documentale esistente in quel momento.
È una regola destinata a diventare ancora più importante con la digitalizzazione.
10. Cosa cambierà con un badge realmente interoperabile
Quando il sistema previsto dall’art. 3 del D.L. n. 159/2025 sarà pienamente attuato, il badge potrebbe modificare in modo significativo la qualità dell’accertamento.
Oggi la presenza di una persona non correttamente censita deve spesso essere ricostruita attraverso una pluralità di elementi indiretti: testimonianze, fotografie, registrazioni, documentazione aziendale e riscontri acquisiti successivamente.
Un sistema digitale univoco può spostare almeno una parte dell’accertamento dal piano dichiarativo al piano del dato. Non significa eliminare l’attività investigativa del perito. Significa disporre di una fonte in più, potenzialmente molto più robusta, con la quale confrontare le altre.
Occorre tuttavia evitare di anticipare ciò che il legislatore non ha ancora definito. Sarà il decreto attuativo a stabilire quali informazioni saranno effettivamente trattate, con quali modalità sarà monitorato il flusso della manodopera, chi potrà accedervi, secondo quali condizioni e per quanto tempo i dati saranno conservati.
Questi aspetti avranno una diretta rilevanza peritale. Il termine di conservazione, in particolare, determinerà la finestra temporale entro la quale il dato potrà essere acquisito. Le modalità di accesso determineranno chi e attraverso quale procedimento potrà richiederlo. L’architettura del sistema definirà infine se sarà possibile documentare la sola identità del lavoratore oppure anche la sua effettiva presenza in un determinato cantiere e in un determinato momento.
Fino all’adozione del decreto, attribuire al badge funzioni più ampie di quelle espressamente previste dalla legge significherebbe anticipare conclusioni che oggi non sono ancora sostenibili.
11. La vera questione: dalla qualificazione dell’impresa all’identificazione della persona
La patente a crediti ha introdotto nel sistema della sicurezza dei cantieri un principio importante: non tutte le imprese devono essere considerate equivalenti sotto il profilo della qualificazione prevenzionistica.
La riforma del 2025 ha rafforzato questo impianto. La sanzione per chi opera senza titolo o sotto soglia è stata elevata; il lavoro irregolare produce oggi decurtazioni molto più incisive e prive di tetto; l’informazione proveniente dagli organi di vigilanza entra più rapidamente nel sistema.
Ma un sistema di qualificazione dell’impresa risolve soltanto una parte del problema. Dopo un grave sinistro occorre poter ricostruire con altrettanta affidabilità quali persone si trovassero realmente in cantiere, per quale impresa operassero e attraverso quale rapporto fossero entrate nella catena dell’appalto.
L’esperienza maturata dallo Studio nella gestione di sinistri complessi dimostra quanto questo passaggio possa essere determinante. Non sempre la documentazione formalmente disponibile descrive con esattezza la realtà materiale del cantiere. Ed è precisamente nei casi in cui le due realtà divergono che l’accertamento peritale assume il suo valore maggiore.
Per questo il badge interoperabile non deve essere letto come l’ennesimo adempimento amministrativo. Può diventare, se correttamente attuato, uno strumento di prova.
Alla data odierna, tuttavia, questa parte del sistema non è ancora compiuta, e il dato non è opinabile: dei dodici provvedimenti attuativi previsti dal D.L. n. 159/2025 ne risultano adottati due, e nessuno dei tre relativi all’art. 3. La patente consente di qualificare l’impresa; le sanzioni sono operative; le nuove decurtazioni per lavoro irregolare sono operative. Ciò che avrebbe reso conoscibile il cantiere, no.
La conseguenza è semplice, ma rilevante. Non basta sapere quale impresa aveva titolo per entrare in cantiere. Occorre poter sapere, con la stessa affidabilità, chi vi è entrato davvero.
Per chi è chiamato a ricostruire un infortunio dopo che è avvenuto, è probabilmente questo il punto più importante dell’intera riforma.
Riferimenti normativi e di prassi essenziali
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 18, 26, 27, 89 e 90; Allegati I-bis e XVII.
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.
- D.M. 18 settembre 2024, n. 132.
- Circolare INL n. 4/2024.
- Nota INL prot. n. 9326 del 9 dicembre 2024.
- D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198.
- Nota INL prot. n. 609 del 22 gennaio 2026.
- Circolare INL n. 1/2026.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126-bis.
- INAIL, dati mensili sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali rilevati al 31 luglio 2026, pubblicati l’8 settembre 2026.
- Ispettorato nazionale del lavoro, Relazione annuale e Rapporto sull’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale — anno 2025, pubblicato il 23 aprile 2026.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per il programma di Governo, banca dati dei provvedimenti attuativi, D.L. n. 159/2025, stato rilevato al 26 settembre 2026.
Giorgio Zappa
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