Chi potrà stimare i danni catastrofali
Danni catastrofali e attività peritale
Il Ruolo degli esperti assicurativi catastrofali istituito presso CONSAP dall’art. 19 del D.L. 25/2026
Il Ruolo degli esperti assicurativi catastrofali istituito presso CONSAP nasce con requisiti di accesso costruiti sui titoli di studio tecnici. In poco più di cinque mesi dalla sua istituzione la disciplina di accesso è stata modificata due volte, la seconda a poco più di tre mesi dalla conversione. Che cosa sia, giuridicamente, un danno catastrofale; quali percorsi scolastici e universitari sono ammessi, e perché il canale esperienziale transitorio non ne richiede alcuno; nessun limite anagrafico e nessuna incompatibilità specificamente previsti dall’art. 19; l’esame che a regime è obbligatorio e nella finestra transitoria non è richiesto.
La stima del danno catastrofale sta diventando, per la prima volta nell’ordinamento italiano, un’attività riservata. Fuori dal comparto auto — nel quale l’attività peritale e il relativo Ruolo sono disciplinati dagli artt. 156-160 del Codice delle assicurazioni private, con i requisiti di iscrizione stabiliti dall’art. 158 — l’accertamento e la valutazione del danno ai beni nei rami elementari non sono mai stati soggetti a una riserva settoriale di questo tipo: singole attività tecniche comprese nella perizia possono già richiedere abilitazioni specifiche, ma la stima assicurativa in quanto tale è sempre stata attività libera, governata dal mandato della compagnia, dalla reputazione professionale e dalla responsabilità contrattuale, non da un albo.
L’art. 19 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 ha rotto quell’equilibrio limitatamente ai danni da eventi calamitosi, istituendo presso CONSAP il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali e assistendo l’obbligo di iscrizione con la sanzione penale dell’esercizio abusivo della professione. La questione che ne è immediatamente derivata non è teorica: chi, in concreto, potrà continuare a fare questo mestiere. È una questione di titoli di studio, ed è su quel terreno che si è consumato l’intero confronto dei mesi successivi.
Mancano poco più di quattro mesi alla data massima entro la quale l’obbligo di iscrizione dovrà divenire efficace. Il ruolo esiste per legge; non esiste ancora come procedimento.
La genealogia della norma: dall’obbligo assicurativo alla riserva di attività
La disposizione non nasce isolata. Discende da una filiera che comincia con l’introduzione dell’obbligo assicurativo catastrofale a carico delle imprese, previsto dalla legge di bilancio 2024 art. 1, commi 101-111, L. 213/2023 e attuato dal regolamento interministeriale D.M. 30 gennaio 2025, n. 18, con termini poi più volte differiti da successivi interventi normativi e infine rimodulati per fasce dimensionali d’impresa dal D.L. 39/2025. Un obbligo assicurativo esteso genera, per definizione, una domanda di perizie di pari ampiezza: una platea molto vasta di beni immobili assicurati contro rischi la cui gestione tecnica richiede competenze specifiche.
Il secondo anello è la legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, che già conteneva il criterio di delega poi trasformato in norma: promuovere «la costituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi» art. 26, comma 1, lett. c), L. 40/2025. Ciò che nella legge quadro era un indirizzo programmatico, l’art. 19 del D.L. 25/2026 lo ha convertito in precetto immediatamente vincolante, saltando il passaggio del decreto legislativo delegato.
Il terzo anello — quello che qui interessa — è la definizione del filtro di accesso. Ed è qui che il legislatore ha cambiato idea due volte.
L’architettura dell’art. 19: perimetro, riserva, sanzione — e un ruolo che non è un albo
Il perimetro oggettivo è tipizzato per eventi: alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi, frane, sprofondamenti, voragini e doline di crollo, attività vulcaniche comprese le eruzioni, maremoti, mareggiate, tornado o trombe d’aria e fenomeni climatici estremi. Il perimetro si chiude sui beni immobili assicurati: restano fuori, letteralmente, i beni mobili, le scorte, i macchinari non incorporati e le perdite da interruzione di esercizio, che pure costituiscono in molti sinistri catastrofali la parte economicamente più rilevante della partita.
Ne deriva un disallineamento che merita di essere segnalato, perché si manifesterà nel singolo sinistro. L’obbligo assicurativo che alimenta questo mercato copre le immobilizzazioni materiali indicate all’art. 2424, comma 1, sez. Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3), c.c. — terreni e fabbricati, impianti e macchinario, attrezzature industriali e commerciali. La riserva peritale, invece, si ferma ai beni immobili. Nello stesso evento e sulla stessa polizza, la stima del fabbricato sarà attività penalmente riservata all’esperto iscritto, mentre quella del macchinario e delle attrezzature resterà fuori dalla nuova riserva, ferme le abilitazioni eventualmente richieste per singole attività tecniche. Il confine è per di più mobile, dato che gli impianti stabilmente incorporati al suolo o all’edificio possono ricadere nella nozione civilistica di bene immobile art. 812 c.c.: la stessa partita di danno può cambiare regime a seconda della qualificazione del bene. È una linea di frattura che il decreto attuativo farebbe bene a presidiare.
La riserva è netta. L’attività «è esercitata esclusivamente dai soggetti iscritti al ruolo» e l’esercizio in difetto di iscrizione «è punito a norma dell’articolo 348 del codice penale» art. 19, comma 4. Su questa base poggiano un contributo annuale di gestione a favore di CONSAP comma 5, un potere regolamentare della stessa CONSAP sugli obblighi di comunicazione, sulla cancellazione e sulla pubblicità comma 6 e una scala di tre sanzioni — richiamo, censura, radiazione — il cui procedimento il futuro decreto ministeriale dovrà disciplinare in analogia all’art. 331 del Codice delle assicurazioni private commi 7-8 e 10, lett. a).
Proprio qui si annida un equivoco ricorrente nella pubblicistica di questi mesi, che ha diffusamente parlato di «nuovo albo». L’istituto è un ruolo, e la differenza non è terminologica: l’albo professionale ordinistico è tenuto da un ordine o collegio, ente pubblico non economico ad appartenenza necessaria, con organi elettivi espressione degli iscritti, deontologia autoprodotta, potestà disciplinare esercitata da un organo dell’ente e abilitazione a monte mediante esame di Stato art. 33, comma 5, Cost.. Qui nulla di tutto ciò ricorre. Il ruolo è un elenco tenuto da una società per azioni concessionaria di servizi pubblici; gli iscritti versano un contributo ma non eleggono alcun organo e non hanno rappresentanza; la disciplina è interamente eteronoma, affidata al regolamento della Concessionaria e al decreto ministeriale, con procedimento disciplinare da costruire «in analogia» all’art. 331 del Codice delle assicurazioni private. Il modello è quello del ruolo dei periti assicurativi e del registro degli intermediari, non quello ordinistico. Non è un dettaglio che l’incertezza lessicale abbia attraversato lo stesso legislatore, che nel testo originario del decreto parlava per due volte di «registro» prima che la conversione uniformasse il lemma.
La qualificazione, tuttavia, non salva la sostanza — semmai la aggrava. Un elenco a iscrizione obbligatoria, presidiato da riserva di attività penalmente sanzionata e dal potere di radiazione, svolge la medesima funzione individuatrice di una professione che svolge un albo professionale ordinistico: è la stessa Corte costituzionale, nel dichiarare illegittima l’istituzione regionale di elenchi professionali, a rilevare che l’albo assume «una funzione sostanzialmente individuatrice» della professione sent. n. 127 del 2023. Il ruolo non è dunque un albo ordinistico, ma svolge una funzione abilitante analoga sotto il profilo essenziale: identifica i soggetti ai quali una determinata attività è riservata. Ne nasce un’attività professionale regolamentata — senza che ciò comporti la costituzione di un ordine, e senza le garanzie che a un ordine si accompagnano: nessuna rappresentanza degli iscritti, nessuna deontologia elaborata dalla categoria, nessun sistema di giustizia domestica. Due conseguenze pratiche ne discendono. La prima è che il richiamo espresso all’art. 348 c.p. elimina ogni dubbio applicativo e rende inequivoca la volontà di presidiare penalmente la riserva; anche in sua assenza, del resto, la combinazione fra riserva legale e iscrizione obbligatoria avrebbe posto la questione dell’applicabilità della fattispecie, che presuppone una speciale abilitazione dello Stato e non necessariamente l’appartenenza a un ordine. La seconda è un interrogativo che nessuna fonte secondaria potrà risolvere: davanti a quale giudice si impugnano il diniego di iscrizione e la radiazione, deliberati da un soggetto di diritto privato nell’esercizio di un potere sostanzialmente autoritativo. Due elementi rendono plausibile la giurisdizione amministrativa: CONSAP opera come soggetto privato preposto all’esercizio di attività amministrative, tenuto come tale ai principi dell’azione amministrativa art. 1, comma 1-ter, L. 241/1990; e il codice delle assicurazioni private, per il ruolo dei periti del comparto auto — disciplina che al ruolo catastrofale non si applica — devolve espressamente al giudice amministrativo i provvedimenti CONSAP di diniego di iscrizione e di cancellazione art. 350, comma 2, D.Lgs. 209/2005. Il punto dovrà comunque essere chiarito da un intervento legislativo o dalla giurisprudenza: non è la disciplina secondaria a poter attribuire la giurisdizione.
In sede di conversione è stato aggiunto un innesto significativo: per le perizie relative a danni da frana, dissesto idrogeologico, fenomeni vulcanici o instabilità dei versanti, sprofondamenti, voragini o doline di crollo, l’esperto «acquisisce una relazione geologica redatta da un geologo abilitato all’esercizio della professione e iscritto nel relativo albo» comma 4-bis. È uno dei due raccordi espliciti fra il nuovo ruolo e il sistema ordinistico: l’altro, introdotto successivamente dall’art. 23 del D.L. 144/2026, è il canale transitorio riservato agli iscritti agli albi degli ordini e collegi, di cui si dirà alla parte VII.
Un obbligo ulteriore, spesso trascurato, grava su tutti gli iscritti a qualunque titolo: l’aggiornamento formativo e professionale continuo, «da svolgere in ogni caso obbligatoriamente e annualmente», le cui modalità sono rimesse al decreto ministeriale comma 10, lett. b).
Sul piano temporale, infine, due termini governano tutto: il decreto ministeriale attuativo, da adottare entro novanta giorni, deve fissare la data a partire dalla quale l’iscrizione diventa condizione di esercizio, «comunque non successivo al 1° gennaio 2027» comma 10, lett. c); il regime transitorio di prima applicazione si chiude il 1° aprile 2028.
Che cosa sono, giuridicamente, i «danni catastrofali»
La domanda non è nominalistica. Poiché la riserva di attività si applica ai soli danni catastrofali ai beni immobili assicurati, dalla definizione di quella nozione dipende, letteralmente, quali perizie potranno essere svolte solo da un iscritto e quali resteranno libere.
Il termine è effettivamente adoperato dal decreto, ma con un’oscillazione lessicale che vale la pena registrare: la rubrica dell’art. 19 parla di «danni prodotti da eventi calamitosi»; il comma 1 di «danni catastrofali»; l’istituto è denominato «ruolo degli esperti assicurativi catastrofali»; e CONSAP, nella propria sezione istituzionale, lo ribattezza «Ruolo dei periti assicurativi catastrofali», sostituendo esperti con periti. Tre denominazioni per lo stesso istituto, in tre luoghi diversi dello stesso ordinamento.
Una definizione per elencazione della causa, non per intensità
Il dato tecnicamente decisivo è un altro. L’art. 19 non definisce il danno catastrofale per gravità, per soglia economica, per estensione territoriale né per dichiarazione amministrativa. Lo definisce per elencazione della causa: sono catastrofali i danni «derivanti ai beni immobili assicurati da» alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi, frane, sprofondamenti, voragini e doline di crollo, attività vulcaniche comprese le eruzioni, maremoti, mareggiate, tornado o trombe d’aria e fenomeni climatici estremi.
Un secondo dato va colto per differenza. La disposizione parla di «beni immobili assicurati» senza alcun riferimento alle imprese soggette all’obbligo della L. 213/2023: la riserva, letteralmente, non è circoscritta a quel perimetro e riguarda ogni immobile assicurato colpito da uno degli eventi elencati — quindi anche l’abitazione di un privato, il fabbricato condominiale, l’immobile di un ente pubblico o di un ente del terzo settore. È un’estensione soggettiva che il dibattito, concentrato sull’obbligo catastrofale delle imprese, ha finora trascurato.
Le conseguenze sono controintuitive e vanno dette con chiarezza. Un allagamento di modesta entità causato dall’esondazione di un canale è, ai sensi di questa norma, un danno catastrofale, e la sua stima sarà attività riservata. Un danno ingentissimo prodotto da un evento non compreso nell’elenco non lo è, e la sua stima resterà libera. Non conta la catastrofe: conta l’elenco.
Tre perimetri, e non coincidono
L’ordinamento conosce oggi almeno tre nozioni non sovrapponibili. La prima è quella dell’obbligo assicurativo, che di questo mercato è il presupposto: la legge di bilancio 2024 stabilisce che «per eventi da assicurare […] si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni» art. 1, comma 101, L. 213/2023, e il regolamento attuativo ne fornisce le definizioni tecniche, comprese la localizzazione INGV per il sisma e la regola delle settantadue ore per l’attribuzione a un unico evento art. 3, D.M. 18/2025. Cinque voci, tassative.
La seconda è quella dell’art. 19, molto più ampia: aggiunge sprofondamenti, voragini e doline di crollo, vulcanismo, maremoti, mareggiate, tornado e trombe d’aria, e si chiude su una clausola residuale aperta — «fenomeni climatici estremi» — priva di qualunque parametro. La terza, ancora diversa, è quella della protezione civile, che classifica gli eventi in ragione del livello di risposta amministrativa e non della loro natura fisica.
Ne discende un esito paradossale, che l’analisi non può tacere: la riserva professionale ha un perimetro più largo dell’obbligo assicurativo che l’ha generata. Copre garanzie che nelle polizze property sono facoltative ed estensive — mareggiata, tromba d’aria — e che nulla hanno a che vedere con la copertura obbligatoria ex L. 213/2023.
| Evento | Obbligo di polizza L. 213/2023 · D.M. 18/2025 |
Riserva peritale art. 19 D.L. 25/2026 |
|---|---|---|
| Sisma | Compreso | Compreso |
| Alluvione, inondazione, esondazione | Compreso | Compreso |
| Frana | Compreso | Compreso |
| Sprofondamenti, voragini, doline di crollo | Fuori | Compreso |
| Attività vulcaniche ed eruzioni · maremoti | Fuori | Compreso |
| Mareggiate | Fuori | Compreso |
| Tornado e trombe d’aria | Fuori | Compreso |
| Grandine ordinaria | Fuori | Verosimilmente fuori non nominata |
| Grandine di intensità eccezionale | Fuori | Incerta solo per il tramite della clausola residuale |
| Vento e tempesta non riconducibili a tromba d’aria · gelo · neve | Fuori | Incerti |
| Incendio, esplosione, fenomeno elettrico, danni d’acqua | Fuori | Fuori come cause autonome da verificare se conseguenza diretta di un evento nominato |
Il caso della grandine eccezionale
La grandine non compare nell’elenco. Può quindi rilevare soltanto in quanto ricondotta ai «fenomeni climatici estremi». Tre argomenti militano contro questa riconduzione, almeno per la grandinata ordinaria.
Argomento sistematico. Quando l’ordinamento assicurativo intende nominare la grandine, lo fa espressamente e la colloca distintamente rispetto alle forze della natura — con una classificazione dettata a fini di vigilanza, e quindi non decisiva sul perimetro dell’art. 19, ma indicativa del lessico di cui il legislatore disponeva: il Codice delle assicurazioni private, nella classificazione dei rami, colloca nel ramo 8 «Incendio ed elementi naturali» i danni da incendio, esplosione, tempesta, elementi naturali diversi dalla tempesta, energia nucleare e cedimento del terreno, e assegna al ramo 9 «Altri danni ai beni» quelli «causato[i] dalla grandine o dal gelo» art. 2, comma 3, D.Lgs. 209/2005. La grandine è dunque, per il legislatore assicurativo, un rischio nominato e collocato in un ramo diverso da quello degli elementi naturali. Un legislatore che nel 2026 ha elencato analiticamente perfino le doline di crollo, e che disponeva di quella tassonomia da vent’anni, non l’ha nominata: l’omissione non può essere letta come una svista in un elenco costruito con quel grado di dettaglio.
Argomento letterale. La formula parla di fenomeni climatici, non meteorologici, e il lemma proprio degli eventi atmosferici singoli è il secondo: il codice della protezione civile, nell’elencare le tipologie di rischio, parla di «fenomeni meteorologici avversi». L’argomento non è però decisivo, ben potendo il legislatore avere impiegato l’aggettivo in senso atecnico. Più solida è la considerazione sull’aggettivo «estremi», che postula una soglia — di intensità, di rarità, di ritorno statistico — che né la norma né alcun atto attuativo hanno fissato: un requisito che nessuna fonte quantifica non può fondare, da solo, l’estensione di un’attività penalmente riservata.
Argomento di stretta interpretazione, e canone ejusdem generis. È il più solido, e opera su due piani. Sul piano penale: l’esercizio dell’attività senza iscrizione integra il reato di cui all’art. 348 c.p., norma il cui precetto è integrato dalla disposizione extrapenale che delimita l’attività riservata; quella disposizione partecipa perciò della disciplina della legge penale ed è soggetta al divieto di applicazione «oltre i casi e i tempi in essa considerati» art. 14 disp. prel. c.c., oltre che al principio di determinatezza art. 25, comma 2, Cost.. Estendere per via interpretativa una clausola residuale aperta fino a ricomprendervi un evento che il legislatore non ha nominato significherebbe operare in malam partem. Sul piano dell’ermeneutica generale, poi, la clausola di chiusura di un’elencazione va interpretata coerentemente con il genere degli elementi elencati: qui eventi geofisici, idraulici e convettivi di carattere distruttivo, non fenomeni atmosferici ordinari ancorché intensi. Va riconosciuto che il criterio non è dirimente, poiché l’elenco comprende anche eventi tipicamente circoscritti, come gli sprofondamenti e le doline di crollo: il genere comune sta nella natura distruttiva ed eccezionale, non nell’estensione territoriale.
Lettura dello StudioIl dato certo, quindi, è uno solo: la grandine non è nominata. Da qui una conclusione calibrata: la grandinata ordinaria appare difficilmente riconducibile alla clausola residuale, e i relativi danni agli immobili dovrebbero continuare a poter essere stimati da chiunque; resta invece incerta la qualificazione dell’evento grandinigeno eccezionale, in assenza di soglie legislative o regolamentari. Fino a un chiarimento attuativo o giurisprudenziale, l’inclusione nella riserva non può essere né affermata né esclusa in termini assoluti.
Un’avvertenza operativa merita di essere aggiunta, perché nella pratica peritale il caso non è di scuola: quando la grandinata si accompagna a una tromba d’aria — ipotesi tutt’altro che rara nei sistemi convettivi — la componente di danno riconducibile al vento rientra fra gli eventi nominati, mentre quella da grandine vi rientrerebbe solo ove qualificata come fenomeno estremo: sullo stesso fabbricato e nella stessa perizia potrebbero così convivere due regimi diversi.
Un possibile ancoraggio oggettivo, da introdurre
L’indeterminatezza della clausola residuale non è però irrimediabile, ed è utile indicare la via d’uscita anziché limitarsi a denunciarla. L’ordinamento dispone già di un ancoraggio oggettivo e verificabile ex post: la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale art. 24, D.Lgs. 1/2018, adottata in relazione agli eventi che, per intensità o estensione, richiedono mezzi e poteri straordinari art. 7, comma 1, lett. c). La dichiarazione dello stato di emergenza potrebbe costituire una presunzione particolarmente forte — ma non necessariamente esclusiva, perché eventi intensi e localizzati potrebbero restarne fuori — della natura estrema dell’evento, affiancata da soglie tecniche misurabili su dati di rete. Il tutto entro un limite: la disciplina attuativa può specificare la fattispecie legislativa, non restringerla oltre quanto la legge consenta. Fino ad allora il confine resta affidato all’interpretazione, in una materia in cui l’errore interpretativo ha rilevanza penale.
E oggi?
Oggi nulla è cambiato: l’obbligo di iscrizione non è ancora efficace, poiché il decreto ministeriale che ne fissa la decorrenza non è stato adottato benché il termine di novanta giorni sia scaduto; quella decorrenza, quando sarà fissata, non potrà comunque essere successiva al 1° gennaio 2027. Fino ad allora l’accertamento e la stima dei danni catastrofali agli immobili non sono soggetti alla riserva dell’art. 19, per la grandine come per l’alluvione, ferme le abilitazioni eventualmente richieste per singole attività tecniche. Dopo, la linea di confine passerà dove la Tavola I la colloca, con l’incertezza che la tavola stessa segnala per alcune voci — con l’avvertenza che il rischio penale principale ricade sul soggetto che esercita l’attività riservata senza iscrizione, senza che possano escludersi ulteriori profili per chi conferisca l’incarico, ove ricorrano un contributo causale consapevole e gli altri presupposti del concorso di persone.
I titoli di accesso nella prima versione: un filtro costruito sull’edilizia
Il cuore del sistema è la lettera e) del comma 1, che elenca i titoli di studio. Nella versione originaria del decreto-legge la platea era definita da tre canali, e uno solo di essi riguardava l’istruzione secondaria.
Prima dei titoli: nessun limite anagrafico espresso, nessuna incompatibilità prevista
Conviene sgombrare il campo da ciò che la norma non prevede, perché l’assenza è tanto significativa quanto la presenza. Il comma 1 non stabilisce alcun limite anagrafico espresso, né minimo né massimo, e non disciplina l’ipotesi del candidato minorenne. Non esiste alcuna causa di cancellazione legata all’anzianità: l’iscrizione, una volta ottenuta, non conosce termine finale e si conserva finché permangono i requisiti, viene versato il contributo annuale e si assolvono gli obblighi formativi. Sul rapporto fra queste soglie e quelle fissate dalle associazioni professionali si tornerà alla parte VII.
Più rilevante è il secondo silenzio. L’art. 19 non prevede alcuna incompatibilità. Il confronto con il ruolo dei periti assicurativi del comparto auto è impietoso: là, l’iscrizione è preclusa a chi sia iscritto nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, a chi sia pubblico dipendente a tempo pieno e a chi eserciti, direttamente o tramite partecipazioni di controllo, l’attività di riparatore di veicoli. Sono regole di indipendenza, dettate dalla consapevolezza che il perito opera in un triangolo di interessi. Nel ruolo catastrofale nulla di tutto ciò è specificamente previsto dall’art. 19: nessuna incompatibilità con l’intermediazione assicurativa, nessuna con la posizione di dipendente dell’impresa, nessuna con l’attività di impresa di costruzioni o di ripristino. Il decreto attuativo potrà forse colmare la lacuna in via regolamentare, ma trattandosi di limiti all’esercizio di un’attività economica la loro introduzione senza copertura legislativa espressa sarebbe essa stessa discutibile. È il paradosso più netto dell’impianto: la norma seleziona con minuzia il percorso scolastico dell’esperto e tace del tutto sulla sua indipendenza.
a) Il diploma tecnico: un solo indirizzo su nove
Il testo originario ammetteva il «diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici – settore tecnologico, indirizzo Costruzione, ambiente e territorio (CAT)». Il settore tecnologico degli istituti tecnici, come riordinato dal D.P.R. 88/2010, comprende nove indirizzi: il decreto ne selezionava uno. Restavano fuori — per fare gli esempi che più contano nella pratica peritale — Elettronica ed elettrotecnica, che forma i tecnici cui si devono le perizie sui fenomeni elettrici e sugli impianti, e Meccanica, meccatronica ed energia, che forma quelli chiamati sui danni a impianti e macchinari. Fuori, integralmente, il settore economico, i licei e gli istituti professionali.
Vale la pena notare, per completezza filologica, che la denominazione ufficiale dell’indirizzo è «Costruzioni, ambiente e territorio»: il legislatore lo cita al singolare. È un’imprecisione redazionale priva di conseguenze, ma indicativa della velocità con cui la disposizione è stata scritta. Più rilevante è che il quadro cui la norma implicitamente rinvia sia esso stesso in movimento: la revisione dell’assetto ordinamentale degli istituti tecnici, definita con D.M. MIM 19 febbraio 2026, n. 29, si applica dalle classi prime dell’anno scolastico 2026/2027 e ridefinisce indirizzi, articolazioni e quadri orari. I diplomi futuri saranno rilasciati secondo il nuovo ordinamento e le denominazioni dei quattro indirizzi richiamati dall’art. 19 restano invariate; il decreto rinomina però il settore, che da «tecnologico» diventa «tecnologico-ambientale», mentre la legge continua a riferirsi al «settore tecnologico». Resta inoltre che l’art. 19 non contiene una clausola di equivalenza rivolta ai titoli conseguiti sotto ordinamenti successivi. Sono discrasie nominali che il decreto attuativo farebbe bene a chiarire.
b) La laurea: perimetro ristretto, ma privo di classi tassative
Il secondo canale ammette «la laurea (L) e la laurea magistrale (LM) in ambito tecnico-scientifico con competenze nel settore edilizio di tipo tecnico o strutturale». Il filtro è duplice e va letto per quello che dice: esclude alla radice, in modo tassativo, l’intera area economico-giuridica e umanistica — nessun margine interpretativo è disponibile per una laurea in economia, in giurisprudenza o in scienze politiche — e, all’interno dell’area tecnico-scientifica, richiede una connotazione edilizia di tipo tecnico o strutturale.
L’indeterminatezza, dunque, non riguarda l’ampiezza della platea ma il suo confine interno. Non richiamando specifiche classi di laurea individuate dai decreti ministeriali adottati nell’ambito dell’ordinamento di cui al D.M. 270/2004, la norma descrive un contenuto formativo anziché identificare titoli univoci: per i percorsi tecnici contigui — ingegneria per l’ambiente e il territorio, ingegneria della sicurezza, scienze geologiche, scienze agrarie e forestali — l’idoneità dipenderà dalla valutazione dei singoli piani di studio. In assenza di una tipizzazione ministeriale delle classi ammesse, quella valutazione spetterà all’ente gestore in sede istruttoria: un margine di discrezionalità tecnica anomalo, trattandosi del presupposto di accesso a un’attività penalmente riservata.
Un dubbio ricorrente merita un chiarimento, e il testo va letto con attenzione alla collocazione delle parole. La clausola «compresi gli analoghi titoli conseguiti sulla base dei precedenti ordinamenti» segue immediatamente il riferimento alla laurea e alla laurea magistrale: sono quindi certamente coperte le lauree del vecchio ordinamento. Per i diplomi secondari previgenti — il diploma di geometra anteriore al riordino del 2010, anzitutto — la copertura non discende dalla stessa clausola e dovrà essere riconosciuta in via interpretativa o attuativa, per equivalenza con l’indirizzo che ne ha raccolto la successione. È un punto che riguarda una platea molto ampia e che il decreto attuativo farebbe bene a chiarire espressamente.
c) Il diploma ITS Academy: e il paradosso del sesto livello
Il terzo canale ammette «il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, conseguito al termine dei percorsi formativi degli ITS Academy di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 luglio 2022, n. 99», con riferimento alle figure professionali nazionali individuate dal D.M. MIM 203/2023 nell’Area n. 5 – Sistema Casa e ambiente costruito, oltre ai titoli esteri riconosciuti equipollenti.
Il rinvio è chirurgico e, proprio per questo, produce un esito controintuitivo. L’art. 5, comma 1, della legge n. 99/2022 distingue infatti i percorsi di quinto livello EQF — lett. a), cui corrisponde il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate — dai percorsi di sesto livello EQF — lett. b), cui corrisponde il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, attivabile per figure che richiedono un monte-ore di tirocinio incompatibile con l’articolazione biennale. Richiamando la sola lettera a), la norma ammette il titolo meno elevato ed esclude, alla lettera, quello più elevato della stessa filiera. Il rilievo è per ora prospettico, poiché l’attivazione di percorsi di sesto livello nell’Area 5 è essa stessa eventuale; ma è un difetto di coordinamento che richiederebbe un intervento legislativo: una fonte secondaria non può aggiungere un titolo che la legge non contempla, salvo poter fondare l’ammissione su un’equipollenza già riconosciuta da altra fonte.
d) Tirocinio ed esame
Al titolo si affiancano, a regime, due condizioni ulteriori: un tirocinio biennale presso un esperto già iscritto, richiesto a chi non possieda almeno la laurea triennale lett. f), e il superamento di una prova di idoneità su materie tecniche, giuridiche ed economiche, disciplinata da CONSAP lett. g). Nessuna delle due è ancora concretamente disciplinata, ed entrambe restano fuori dal regime transitorio: se ne tratta distintamente alla parte VIII.
Cosa ha cambiato la conversione: tre indirizzi in più, e un lessico più preciso
La legge di conversione L. 27 aprile 2026, n. 59 ha lasciato in piedi l’impianto ma ha allargato la base scolastica, aggiungendo tre indirizzi dell’istituto tecnico tecnologico: Agraria, agroalimentare e agroindustria; Meccanica, meccatronica ed energia; Chimica, materiali e biotecnologie.
La selezione ha una logica coerente con la tipologia degli eventi assicurati. L’indirizzo agrario copre l’articolazione «Gestione dell’ambiente e del territorio», che presidia dissesto e assetto idrogeologico; quello meccanico presidia impianti, energia e apparati; quello chimico presidia i materiali e, nell’articolazione «Biotecnologie ambientali», la contaminazione post-evento. Resta fuori, e continua a stupire, l’indirizzo elettrotecnico.
| Percorso (istituti tecnici, settore tecnologico — D.P.R. 88/2010) | D.L. 25/2026 testo originario |
L. 59/2026 testo vigente |
|---|---|---|
| Costruzioni, ambiente e territorio (CAT) | Ammesso | Ammesso |
| Agraria, agroalimentare e agroindustria | Escluso | Ammesso |
| Meccanica, meccatronica ed energia | Escluso | Ammesso |
| Chimica, materiali e biotecnologie | Escluso | Ammesso |
| Elettronica ed elettrotecnica | Escluso | Escluso |
| Informatica e telecomunicazioni | Escluso | Escluso |
| Trasporti e logistica · Grafica e comunicazione · Sistema moda | Esclusi | Esclusi |
| Istituti tecnici — settore economico (AFM, Turismo) | Esclusi | Esclusi |
| Licei · Istituti professionali | Esclusi | Esclusi |
La conversione ha inoltre corretto tre asperità tecniche del testo: ha sostituito il riferimento al «diploma universitario almeno triennale» con quello, corretto nell’ordinamento vigente, alla «laurea almeno triennale»; ha uniformato il lessico, eliminando l’oscillazione tra «registro» e «ruolo» presente nel testo originario; e ha completato il requisito di onorabilità della lettera c), estendendolo alla dichiarazione di fallimento e all’assoggettamento a procedure concorsuali in proprio, non più al solo ruolo apicale in società fallite.
| Fascia | Classi di laurea riconducibili | Idoneità |
|---|---|---|
| Nucleo edilizio-strutturale | L-7 Ingegneria civile e ambientale · L-17 Scienze dell’architettura · L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia · L-P01 Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio · LM-4 Architettura e ing. edile-architettura · LM-23 Ing. civile · LM-24 Ing. dei sistemi edilizi | Fortemente riconducibile |
| Area tecnica contigua | L-21 / LM-48 Pianificazione territoriale · LM-26 Ing. della sicurezza · LM-35 Ing. per l’ambiente e il territorio | Verosimilmente riconducibile, da confermare |
| Area scientifica non edilizia | L-34 / LM-74 Scienze geologiche · L-25 / LM-69 Scienze agrarie · LM-73 Scienze forestali | Da verificare |
| Area economico-giuridica | L-18 / L-33 / LM-77 Economia · L-14 Scienze dei servizi giuridici · LMG-01 Giurisprudenza | Esclusa |
| ITS Academy | Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate (V livello EQF), Area 5 — Sistema Casa e ambiente costruito | Ammesso |
| ITS Academy | Diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate (VI livello EQF) | Non richiamato |
La Tavola III è esemplificativa e non esaustiva, e non riproduce alcun elenco di legge: la norma, come si è detto, non lo contiene. Rappresenta la mappatura ragionevole della formula «ambito tecnico-scientifico con competenze nel settore edilizio di tipo tecnico o strutturale» sulle classi vigenti, e serve soprattutto a rendere visibile l’ampiezza del margine valutativo che la disposizione consegna all’ente gestore.
Il regime transitorio originario e il suo effetto selettivo
Il vero snodo, per chi il mestiere lo esercita da decenni, non era la disciplina a regime — che si applicherà a chi entra nella professione — ma la disciplina di prima applicazione. E il comma 9, nella formulazione uscita dal decreto-legge e confermata senza modifiche dalla conversione, era costruito su una doppia condizione cumulativa: possesso dei requisiti di onorabilità e del titolo di studio della lettera e), più la documentazione di un’esperienza almeno triennale nella valutazione dei danni catastrofali.
L’esperienza, in altre parole, non sostituiva il titolo: si aggiungeva ad esso. Il regime transitorio esonerava dal tirocinio e dall’esame, non dal diploma. L’effetto pratico è facilmente descrivibile: il professionista con laurea in economia o in giurisprudenza e venticinque anni di perizie property alle spalle — un profilo tutt’altro che raro nella struttura reale del mercato peritale dei rami elementari — restava fuori dal ruolo tanto in via ordinaria quanto in via transitoria. Il possesso di un titolo tecnico conseguito al termine della scuola secondaria pesava più di un quarto di secolo di attività documentata.
L’art. 23 del D.L. 144/2026: due porte, e nessuna simmetria
Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 — provvedimento dedicato alla funzionalità della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e alla protezione civile — interviene all’art. 23 con una tecnica secca: sostituisce integralmente il comma 9 dell’art. 19. Il preambolo del decreto ne dichiara la ragione, che è di ordine quantitativo: assicurare, nella fase di prima applicazione, «la presenza di un congruo numero di esperti», tenuto conto «dei requisiti esperienziali e professionali posseduti».
Testo previgente (L. 59/2026)
«In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1 i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), nonché documentino adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell’attività di accertamento e valutazione dei danni catastrofali ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo.»
Testo vigente (art. 23 D.L. 144/2026)
«…possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1: a) i professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell’ambito dell’attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, ove in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d);
b) i soggetti che sono in possesso dei requisiti […] lettere a), b), c) e d) nonché, in alternativa, del requisito di cui alla lettera e) o di adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell’attività di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo.»
La prima porta: l’appartenenza ordinistica
La lettera a) apre al professionista iscritto a un albo «cui sono attribuite competenze tecniche nell’ambito dell’attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili», al quale è richiesto il solo possesso dei requisiti di onorabilità. Non il titolo di studio della lettera e), non il tirocinio, non l’esame, e — dato non secondario — nessuna esperienza pregressa nel comparto: l’iscrizione all’ordine o al collegio assorbe ogni verifica.
La soluzione coincide in larga misura con quanto la Rete delle Professioni Tecniche aveva chiesto nel corso dell’esame parlamentare, argomentando che quelle attività appartenevano già, per ordinamento, agli iscritti; il preambolo del decreto motiva però l’intervento con l’esigenza di assicurare un congruo numero di esperti. La disposizione, però, non elenca gli albi: li individua per relationem, attraverso l’attribuzione di «competenze tecniche» in materia di accertamento e stima dei danni ai beni immobili. Nessun ordinamento professionale usa esattamente questa formula — l’estimo compare, con perimetri diversi, nel regolamento professionale dei geometri R.D. 274/1929, in quello di ingegneri e architetti R.D. 2537/1925 e negli ordinamenti delle professioni agrarie e dei periti industriali. L’identificazione concreta della platea è dunque rimessa, ancora una volta, alla fase applicativa.
La seconda porta: l’esperienza come alternativa al titolo
La lettera b) è la disposizione destinata a incidere di più sul mercato peritale. Due modifiche, entrambe di poche parole, ne ribaltano la portata.
Primo: l’alternatività. La congiunzione «nonché» del vecchio testo è sostituita dall’inciso «in alternativa … o». Titolo di studio ed esperienza professionale non si sommano più: si equivalgono. Chi documenti adeguata capacità professionale e comprovata esperienza almeno triennale accede al ruolo a prescindere dal titolo di studio posseduto. È esattamente il varco che il testo precedente negava.
Secondo: la caduta dell’aggettivo. Il testo previgente richiedeva esperienza nella valutazione dei danni «catastrofali» ai beni immobili assicurati. Il nuovo testo espunge quell’aggettivo: l’esperienza rilevante è quella «nell’attività di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo».
Questione apertaQui il testo offre argomenti a entrambe le letture, e nessuna delle due può dirsi acquisita. La soppressione consapevole dell’aggettivo, in una disposizione che per il resto ricalca la precedente, è un argomento serio a favore della rilevanza della più generale esperienza sul patrimonio immobiliare assicurato — incendio, danni d’acqua, eventi atmosferici — e non soltanto di quella maturata sui grandi eventi calamitosi, per definizione episodica e concentrata su pochi operatori. Ma l’inciso finale «ai sensi del presente articolo» permane, e una lettura restrittiva può ancorarlo al perimetro degli eventi tipizzati al comma 1, riducendo la portata dell’apertura. È il principale nodo esegetico della disposizione, e il regolamento CONSAP sulle modalità di accertamento e di prova del requisito, espressamente previsto dalla stessa lettera b), potrà assumere una posizione applicativa senza però vincolare l’interpretazione della legge.
Quale livello di istruzione, allora? Nel canale esperienziale, nessuno
La conseguenza va detta esplicitamente, perché è la più radicale dell’intera riforma. Se il titolo di studio e l’esperienza sono alternativi, chi sceglie la seconda strada accede al ruolo senza alcun requisito di istruzione. Non un diploma tecnico, non un diploma qualsiasi: nulla. La lettera b) richiede l’onorabilità e, in alternativa al titolo, l’adeguata capacità professionale con esperienza almeno triennale. Su questo versante il titolo di studio non è menzionato in alcuna forma: la selezione è interamente affidata alla prova dell’adeguata capacità professionale e dell’esperienza almeno triennale.
La conseguenza pratica riguarda in particolare chi possieda un titolo che la lettera e) non contempla — una qualifica o un diploma professionale, un percorso non tecnico, un titolo estero non riconosciuto equipollente. Per queste posizioni la finestra transitoria non è la strada più comoda: è l’unica praticabile, perché la via ordinaria richiederà in ogni caso uno dei titoli elencati, che non può essere acquisito se non tornando in formazione.
Il confronto rende la misura dell’anomalia. Nel ruolo dei periti assicurativi del comparto auto, gestito dallo stesso ente, l’accesso richiede in ogni caso «il possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore»: nessuna esperienza, per quanto lunga, ne dispensa. Nel ruolo catastrofale, dove si stimano danni da sisma e da alluvione su patrimoni immobiliari, per venti mesi non è richiesto alcun titolo di studio — fermi restando l’onorabilità, l’adeguata capacità professionale e il triennio di esperienza. E poiché — come si è visto — l’iscrizione così ottenuta è definitiva e non soggetta a successiva regolarizzazione, quel professionista resterà iscritto anche dopo il 1° aprile 2028, quando al neodiplomato CAT saranno chiesti il tirocinio biennale e il superamento di un esame.
Non è, si badi, un rilievo contro l’apertura: l’esperienza professionale documentata è un criterio selettivo serio, e per il comparto peritale dei rami elementari era l’unico modo per non azzerare venticinque anni di competenze. Il punto è che il legislatore ha costruito una scala di rigore invertita, in cui il canale privo di qualunque filtro scolastico convive con un canale ordinario tra i più severi, e che l’intero peso della selezione si è così trasferito su un atto non ancora emanato: il regolamento con cui CONSAP dovrà stabilire che cosa significhi «adeguata capacità professionale» e come la si provi. Se quel regolamento sarà rigoroso, il sistema regge; se sarà formalistico, la porta resterà spalancata.
Due equivoci da sciogliere: l’età e la tessera associativa
Dato normativoL’art. 19 non prevede alcun requisito anagrafico espresso, né minimo né massimo. I requisiti soggettivi del comma 1 sono quattro e sono tutti di onorabilità: godere dei diritti civili lett. a); non aver riportato le condanne irrevocabili elencate lett. b); non essere stati dichiarati falliti o assoggettati a liquidazione giudiziale lett. c); non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dal codice antimafia lett. d). Il comma 9 richiama esattamente e soltanto queste quattro lettere. Nessuna soglia anagrafica compare in alcun punto della disposizione.
Il chiarimento è necessario perché le associazioni professionali del settore fissano invece soglie di età nei propri regolamenti: il regolamento ANPRE richiede ai Soci Ordinari un’età non inferiore a venticinque anni compiuti, oltre al diploma o alla laurea, all’esercizio effettivo dell’attività, all’assenza di condanne per delitti non colposi e al superamento di un esame di ammissione; AIPAI richiede al Socio Effettivo un’età non inferiore a ventotto anni, il possesso dei requisiti della norma UNI 11628:2016 con certificazione di primo livello o esame interno, e un’anzianità di attività graduata sul titolo — otto anni con diploma, cinque con laurea triennale, tre con laurea magistrale. Sono requisiti associativi: non condizionano in alcun modo l’iscrizione al ruolo.
Il secondo equivoco è speculare al primo, e va detto con altrettanta chiarezza: l’appartenenza a un’associazione professionale non apre la porta della lettera a). Quella lettera parla di «professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni». ANPRE e AIPAI non sono ordini né collegi: sono associazioni professionali — lo statuto ANPRE si richiama espressamente alla legge 4/2013 sulle professioni non organizzate in ordini o collegi. Il socio che non sia anche iscritto a un albo ordinistico dovrà quindi passare per la lettera b), cioè per il titolo di studio o per l’esperienza triennale documentata.
| Requisito | ANPRE (regolamento) | AIPAI (Socio Effettivo) | Ruolo CONSAP — canale esperienziale |
|---|---|---|---|
| Età minima | 25 anni compiuti | 28 anni | Non prevista espressamente |
| Titolo di studio | Diploma o laurea, in ogni caso | In ogni caso, con anzianità graduata (8/5/3 anni) | Nessuno |
| Esame o certificazione | Esame di ammissione | Certificazione UNI 11628:2016 o esame interno | Non richiesti |
| Incompatibilità | Comparto auto; altre associazioni analoghe | Altre associazioni analoghe | Nessuna |
| Esperienza | Almeno tre anni di attività certificata (statuto) | Da 3 a 8 anni secondo il titolo | Almeno tre anni, indipendentemente dal titolo |
Il raffronto restituisce un’asimmetria che merita di essere segnalata: l’autoregolamentazione volontaria, che non dispone di alcun potere coercitivo, filtra l’accesso più di quanto non faccia — nella finestra transitoria — la riserva la cui violazione costituisce reato. Colpisce in particolare che AIPAI compensi il titolo con l’anzianità secondo una scala graduata, mentre il legislatore tratta i tre anni di esperienza come soglia piatta, identica per il laureato magistrale e per chi non possieda alcun titolo. Un modello di calibrazione esisteva già nel mercato, ed era più articolato di quello adottato per legge.
L’asimmetria fra le due porte, e ciò che l’art. 23 non tocca
Le lettere sono due, ma i percorsi operativi sono tre, e non equivalgono sul piano dell’onere probatorio. Per l’iscritto a un ordine o collegio la verifica è documentale e istantanea; altrettanto lo è per chi, dalla lettera b), esibisca il titolo di studio della lettera e). Solo il terzo percorso — capacità professionale ed esperienza triennale — apre un’istruttoria sul merito, i cui criteri saranno definiti da un soggetto esterno al sistema ordinistico e non sono ancora stati emanati. A parità di accesso formale, il costo dell’accesso è diverso.
Soprattutto, l’art. 23 riscrive la sola disciplina di prima applicazione. Non tocca il comma 1, non tocca la riserva del comma 4, non tocca il termine del comma 10. Superato il 1° aprile 2028, l’accesso torna integralmente governato dai requisiti ordinari: titolo tecnico, eventuale tirocinio biennale, prova di idoneità. La finestra aperta dal decreto di agosto è larga ma breve — meno di venti mesi — e non introduce alcun riconoscimento a regime dell’esperienza professionale come titolo di accesso. Chi opera nel comparto senza titolo tecnico ha una sola occasione, e ha una data di scadenza.
Il regolamento che deciderà tutto: quali sono i suoi confini
Dato normativoLa lettera b) si chiude con un rinvio espresso e circoscritto: «Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalità di accertamento del requisito dell’adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza». Non è il regolamento generale sul funzionamento del ruolo: è una delega interna alla disciplina transitoria, che riguarda esclusivamente la prova del requisito esperienziale. L’atto non è stato adottato.
Lettura dello StudioPoiché la delega ha per oggetto le modalità di accertamento, e non i requisiti di accesso, il regolamento non può aggiungere condizioni che la legge non prevede: non un titolo di studio, non l’iscrizione a un albo, non un’età minima, non la prova ordinaria di idoneità della lettera g) nella fase transitoria — ferma restando la possibilità di verifiche istruttorie sulla capacità professionale. A ciò si aggiungono due ragioni di sistema: il legislatore ha appena scelto, con l’art. 23, di rendere titolo ed esperienza alternativi, sicché reintrodurre il primo per via regolamentare significherebbe contraddire la disposizione attuata; e il perimetro di accesso a un’attività penalmente riservata è materia che una fonte secondaria non può restringere.
Ciò che il regolamento può legittimamente fare, però, peserà quanto un requisito. Rientrano pacificamente nella delega la definizione della documentazione ammessa, l’ammissibilità di attestazioni delle imprese di assicurazione, il rilievo dell’attività svolta come collaboratore all’interno di strutture organizzate e i criteri con cui si valuta l’adeguatezza della capacità professionale — che ben potrebbe essere verificata anche mediante colloquio o esame di elaborati, strumenti istruttori diversi dalla prova di idoneità della lettera g). Più discutibili, e collocate sul confine fra modalità di prova e nuovo requisito sostanziale, sarebbero previsioni quali la continuità o la recenza del triennio o un numero minimo di elaborati: irrigidirebbero un requisito che la legge ha formulato in termini di durata soltanto. Il rischio effettivo, per chi guarda a questa porta, non è dunque il ritorno del titolo di studio: è che la prova dell’esperienza venga calibrata su un profilo professionale diverso dal proprio.
Questione apertaFinché quel regolamento non è adottato, il canale esperienziale è aperto per legge e chiuso di fatto, non esistendo il procedimento con cui documentare il requisito — mentre i percorsi documentali fondati sull’albo o sul titolo attendono, per ragioni distinte, l’apertura materiale delle iscrizioni. Il termine del 1° aprile 2028 è però fissato dalla legge e non si sposta: ogni mese di ritardo accorcia il tempo utile senza restituire nulla.
Titolo, tirocinio, esame: chi deve cosa — e chi organizza la prova
È il punto su cui l’attenzione è finora mancata, e probabilmente il più rilevante sul piano operativo. Il sistema disegnato dall’art. 19 poggia, nella disciplina a regime, su tre requisiti — due generali e uno condizionato: il titolo di studio della lettera e); un tirocinio biennale presso un esperto già iscritto, richiesto a chi non possieda almeno la laurea triennale lett. f); e il superamento di una prova di idoneità, «consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività, disciplinata dalla CONSAP con proprio regolamento» lett. g). L’esame, a regime, è dovuto da tutti: laureati compresi. Resta salvo il regime speciale dei professionisti abilitati in altri Stati membri, di cui ai commi 2 e 3.
Chi lo organizza è indicato indirettamente ma senza ambiguità. Il contributo annuale di gestione dovuto dagli iscritti è dimensionato, fra l’altro, sugli «oneri connessi all’organizzazione e alla gestione della prova di idoneità di cui al comma 1, lettera g)» comma 5: la prova è dunque indetta, organizzata e gestita da CONSAP, e finanziata dagli iscritti al ruolo.
Nel regime transitorio l’esame non c’è — e non arriverà dopo
Il comma 9 originario richiamava le lettere a)–e), titolo di studio compreso; quello vigente richiama le sole lettere a)–d) — i requisiti di onorabilità — cui affianca, alternativamente, l’appartenenza ordinistica, il titolo della lettera e) o l’esperienza triennale. In nessuna delle due formulazioni, però, sono richiamate la lettera f) e la lettera g). Nella fase di prima applicazione non sono quindi richiesti né il tirocinio biennale né la prova di idoneità.
Il dato merita di essere sottolineato per quello che è, perché viene spesso descritto come una moratoria: non lo è. Nessuna disposizione prevede che l’iscrizione ottenuta in via transitoria sia temporanea, sottoposta a condizione risolutiva o soggetta a successiva regolarizzazione mediante esame. Chi entra entro il 1° aprile 2028 è iscritto al ruolo a tutti gli effetti e vi resta anche dopo. La finestra transitoria non è una dilazione: è una via di accesso definitiva e alternativa, che si chiude a data fissa. Definitiva quanto al titolo abilitante, s’intende: l’iscrizione resta soggetta, come per ogni altro iscritto, alla permanenza dei requisiti, al contributo annuale, all’aggiornamento formativo obbligatorio e al potere disciplinare fino alla radiazione.
| Requisito | Via ordinaria a regime, dopo l’attivazione di tirocinio ed esame |
Transitorio — lett. a) iscritto ad albo |
Transitorio — lett. b) titolo oppure capacità ed esperienza triennale |
|---|---|---|---|
| Onorabilità e antimafia lett. a)-d) | Richiesta | Richiesta | Richiesta |
| Titolo di studio lett. e) | Richiesto | Non richiesto assorbito dall’iscrizione all’albo | Alternativo oppure adeguata capacità professionale ed esperienza almeno triennale |
| Tirocinio biennale lett. f) | Sì, se privo di laurea almeno triennale | Non richiesto | Non richiesto |
| Prova di idoneità lett. g) | Richiesta per tutti | Non richiesta | Non richiesta |
| Aggiornamento formativo annuale comma 10, lett. b) | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio |
| Termine per l’accesso | — | 1° aprile 2028 | 1° aprile 2028 |
Quando si terrà la prova, e con quale cadenza: la norma tace
Su questo il testo non offre appigli. Non è fissato un termine per l’indizione della prima sessione, non è prevista una cadenza minima — annuale o altra — né un numero di sessioni, né la sede o la struttura dell’esame. Tutto è rimesso al regolamento CONSAP e, per il funzionamento generale del ruolo, al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze comma 10. Ne discende una conseguenza asimmetrica che vale la pena esplicitare: una volta aperte le iscrizioni, e fino allo svolgimento della prima prova ordinaria, la via transitoria sarà l’unica concretamente percorribile per i candidati del regime nazionale che intendano iscriversi al ruolo — fermo restando che oggi, mancando il procedimento, nessuna via è materialmente aperta; e chi non rientri in nessuna delle due porte del comma 9 resta di fatto fuori dall’attività — penalmente riservata dal momento in cui l’obbligo diverrà efficace — fino alla prima prova utile, di cui oggi non esiste calendario.
Un metro di realismo: la prova di idoneità del Ruolo dei periti assicurativi
Il precedente istituzionale più vicino, anche perché gestito dallo stesso ente, è il Ruolo dei periti assicurativi del comparto auto — passato dall’ISVAP a CONSAP dal 1° gennaio 2013 in forza del D.L. 95/2012 e oggi disciplinato dal Regolamento CONSAP n. 3 del 4 ottobre 2024. Va detto con chiarezza che quella disciplina non si applica al ruolo catastrofale: l’art. 19 non la richiama in alcun punto e rinvia a un regolamento diverso, ancora da adottare. Serve qui a un solo scopo, cioè dare un ordine di grandezza dei tempi amministrativi che una prova di idoneità comporta quando è lo stesso ente a gestirla:
- la sessione 2025 è stata indetta con Provvedimento CONSAP n. 22 del 24 gennaio 2025;
- le domande si sono presentate esclusivamente online, dal 1° al 31 marzo 2025;
- la prova si è svolta in sessione unica nazionale a Roma il 3 dicembre 2025;
- è articolata in due elaborati, con soglia di idoneità fissata a 70/100 per ciascuno;
- gli esiti sono stati resi disponibili ai candidati l’11 marzo 2026.
Poco meno di quattordici mesi dall’indizione alla pubblicazione dei risultati e, per la sessione 2025, un’unica sede nazionale. Va aggiunto che l’archivio pubblico delle sessioni precedenti pubblicato da CONSAP si arresta al 2019: la cadenza, nei fatti, non è stata continuativa. Nulla di tutto questo vincola il ruolo catastrofale, la cui prova sarà disciplinata da un regolamento proprio; ma chi confidi di potersi iscrivere «più avanti, dando l’esame» dovrebbe misurare quell’aspettativa su questi ordini di grandezza.
Che cosa ha pubblicato finora CONSAP
Il quadro documentale, riepilogato in apertura, si commenta da sé: due pagine istituzionali, nessun atto regolamentare, nessun bando. Ma il silenzio ha una struttura che vale la pena leggere. Mancano il decreto ministeriale sul funzionamento del ruolo comma 10 e la disciplina regolamentare dei profili rimessi alla Concessionaria — comunicazioni, cancellazione e pubblicità comma 6, accertamento del requisito esperienziale comma 9, prova di idoneità comma 1, lett. g) — materie che potranno essere raccolte in uno o più atti. Non pesano allo stesso modo: il decreto ministeriale governa l’apertura materiale delle iscrizioni, mentre quella sull’accertamento dell’esperienza decide chi, in concreto, potrà attraversare la porta transitoria. Il secondo è il più urgente, perché la finestra che disciplina consuma sé stessa: ogni mese di ritardo accorcia il tempo utile per candidarsi senza restituire nulla in cambio, essendo il termine del 1° aprile 2028 fissato dalla legge e non dall’apertura del procedimento.
Un ultimo dato, da tenere presente nel valutare l’attendibilità del calendario: al 25 agosto 2026 la sezione «Normativa» del sito non recepisce ancora il D.L. 144/2026, in vigore dall’8 agosto. Non è un rilievo formale. La disposizione che quel decreto ha riscritto è proprio quella su cui CONSAP dovrà esercitare il proprio potere regolamentare.
Questioni aperte
Il disallineamento dei tempi
È il profilo di maggiore criticità pratica. L’obbligo di iscrizione deve divenire efficace non oltre il 1° gennaio 2027 e la sua violazione integra l’esercizio abusivo della professione. Ma alla data odierna il decreto ministeriale attuativo non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il regolamento CONSAP non è stato adottato e la stessa CONSAP, nella pagina istituzionale dedicata al ruolo aggiornata al 25 agosto 2026, dichiara di non disporre «al momento di ulteriori informazioni», confermando soltanto che il ruolo «dovrà essere operativo dal mese di gennaio 2027». Un obbligo penalmente assistito il cui adempimento dipende da un’infrastruttura amministrativa non ancora esistente pone un evidente problema di esigibilità della condotta.
La riserva penale come norma in bianco: chi scrive, in concreto, il precetto
Il richiamo all’art. 348 c.p. merita un supplemento di analisi, perché la giurisprudenza di legittimità ne ha definito la fisionomia in termini che qui pesano due volte. Le Sezioni Unite penali — nel comporre il contrasto sull’ambito applicativo della fattispecie — hanno chiarito che il reato è integrato dal compimento senza titolo anche di un solo atto, pur se occasionale e gratuito, quando si tratti di atti attribuiti in via esclusiva alla professione; e che rilevano altresì gli atti soltanto caratteristici, se compiuti con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare l’apparenza di un’attività professionale abilitata Cass., Sez. Un. pen., 23 marzo 2012, n. 11545. Tradotto nel nostro contesto: dal momento in cui l’obbligo sarà efficace, la singola perizia su un danno alluvionale eseguita e sottoscritta da un professionista non iscritto — un incarico isolato, magari reso per cortesia a un cliente storico — potrà di per sé integrare la fattispecie, trattandosi di atto riservato in via esclusiva. Non servirà abitualità, non servirà compenso.
La seconda ricaduta è più profonda. È qualificazione consolidata in giurisprudenza che l’art. 348 c.p. operi come norma penale in bianco: il precetto è etero-integrato dalle disposizioni extrapenali che individuano le professioni per le quali è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e le condizioni, soggettive e oggettive, del loro esercizio. Ciò impone che sia la legge a determinare con sufficiente specificità caratteri, presupposti e limiti dell’attività riservata. Qui, invece, tre snodi decisivi del perimetro di punibilità dipendono da formule che la legge lascia aperte e che saranno riempite altrove: la clausola dei «fenomeni climatici estremi», che delimita l’oggetto della riserva; le «competenze nel settore edilizio», che delimitano i titoli; l’«adeguata capacità professionale», che delimita l’accesso transitorio ed è espressamente rimessa a un regolamento CONSAP. Solo il terzo di questi confini è espressamente rimesso a un regolamento CONSAP; gli altri due restano affidati alla legge e all’interpretazione, ma privi di qualunque specificazione. L’esito è che porzioni non marginali del confine fra lecito e penalmente illecito sono rimesse, in un caso a un regolamento adottato da una società per azioni e negli altri due a formule legislative indeterminate: una tensione evidente con la riserva di legge e il principio di determinatezza art. 25, comma 2, Cost., che la prassi applicativa dei giudici di merito non mancherà di intercettare.
Il rapporto con il sistema ordinistico
L’obiezione di incostituzionalità agitata nel dibattito va inquadrata con precisione. La giurisprudenza costituzionale che riserva allo Stato «l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti» — principio affermato sin dalla sentenza n. 353 del 2003 e ribadito, fra le altre, dalle sentenze n. 98 del 2013 e n. 127 del 2023 — opera come limite alla legislazione regionale. Qui la figura è creata dallo Stato: il vizio di competenza non si pone. Il terreno di verifica è semmai quello della ragionevolezza e della proporzionalità della nuova riserva di attività rispetto alle abilitazioni già rilasciate dallo Stato stesso, oltre che quello, di matrice eurounitaria, del test di proporzionalità imposto prima di ogni nuova regolamentazione delle professioni dalla direttiva (UE) 2018/958, recepita con il D.Lgs. 142/2020.
Su quest’ultimo versante il punto debole dell’operazione è procedurale prima che sostanziale. Il decreto legislativo di recepimento impone all’amministrazione che introduce o modifica una riserva professionale una valutazione preventiva e motivata di necessità, idoneità e non sostituibilità con misure meno restrittive. Nei documenti preparatori pubblicamente disponibili che si sono potuti esaminare non emerge, allo stato, una valutazione di proporzionalità della nuova riserva conforme a quel decreto; la verifica andrebbe però completata sull’intero fascicolo regolatorio e parlamentare, e l’eventuale assenza non può essere desunta dalla sola forma del decreto-legge. Va per contro riconosciuto che al diritto dell’Unione la disposizione non è indifferente: i commi 2 e 3 dell’art. 19 disciplinano espressamente la posizione dei professionisti abilitati in altri Stati membri, ammettendoli all’attività in libera prestazione di servizi su base temporanea e occasionale, ovvero in via stabile previo riconoscimento della qualifica D.Lgs. 206/2007, con successiva iscrizione a domanda nel ruolo. Resta che una riserva sproporzionata su un’attività di servizi si espone al vaglio eurounitario: la Corte di giustizia ha censurato regimi autorizzatori nazionali applicati ad attività non ordinistiche — è il caso, per quanto distante nell’oggetto, della disciplina italiana del recupero stragiudiziale dei crediti CGUE, 18 luglio 2007, C-134/05.
Chi, esattamente, deve essere iscritto
Questione apertaLa norma riserva agli iscritti «l’attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali», ma non dice se l’iscrizione sia richiesta a chiunque vi partecipi materialmente o al solo soggetto che assume l’incarico e sottoscrive l’elaborato. La differenza è tutt’altro che teorica e investe almeno quattro figure: il consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice, che opera in forza di un incarico giudiziale e non contrattuale; il perito terzo o arbitratore designato nelle clausole di perizia contrattuale; il personale tecnico dipendente delle imprese di assicurazione; e i collaboratori delle strutture peritali, che eseguono rilievi e accertamenti sotto la responsabilità del perito incaricato. Su nessuna di queste posizioni il testo prende posizione, ed è materia che, incidendo sul perimetro di una fattispecie penale, meriterebbe un chiarimento in sede di conversione più che in sede regolamentare.
La conversione ancora in corso
Il D.L. 144/2026 è in vigore dall’8 agosto 2026 ma deve essere convertito entro il 6 ottobre 2026. Il nuovo comma 9 è quindi, in questo momento, diritto vigente ma non definitivo: l’iter parlamentare può modificarlo, come è già accaduto al testo che lo precede.
Che cosa presidiare, da qui a gennaio
Per gli studi peritali. Ricostruire ora, per ciascun professionista, quale dei tre percorsi operativi del nuovo comma 9 sia praticabile: iscrizione a un albo tecnico; titolo della lettera e); oppure adeguata capacità professionale e comprovata esperienza almeno triennale. Per quest’ultima, l’onere della prova sarà a carico dell’istante: incarichi, elaborati peritali, mandati e attestazioni delle compagnie vanno organizzati adesso, non quando il regolamento CONSAP sarà pubblicato. Il calcolo di convenienza è semplice: entrare entro il 1° aprile 2028 significa entrare senza tirocinio e senza esame, e restare iscritti anche dopo; rinviare significa affrontare la via ordinaria, il cui calendario d’esame oggi non esiste.
Per le imprese assicurate, i broker e le perizie contrattuali. Dal momento in cui l’obbligo diverrà efficace, la perizia sul danno catastrofale al fabbricato resa da soggetto non iscritto sarà atto di un’attività penalmente riservata. Il riflesso più delicato riguarda le clausole di perizia contrattuale — quelle che affidano la determinazione del danno a due periti di parte e a un terzo in caso di disaccordo: la prestazione eseguita da chi non è iscritto, quando l’esercizio dell’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, non dà azione per il pagamento della retribuzione art. 2231 c.c., e sono prospettabili contestazioni sulla validità del rapporto professionale. Più complessa, e allo stato non risolta, è la sorte della determinazione del danno resa nell’ambito della clausola: non può affermarsi in via generale che il vizio del rapporto con il perito travolga automaticamente la liquidazione o l’accordo raggiunto fra le parti. Conviene comunque verificare per tempo la posizione dei fiduciari e la formulazione delle clausole peritali nei contratti in corso.
Per tutti. All’appello mancano ancora il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze art. 19, comma 10 — il cui termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del D.L. 25/2026 è scaduto senza esito — e la disciplina regolamentare CONSAP sui profili ad essa rimessi. È da lì che dipenderanno l’ampiezza effettiva della finestra transitoria e il calendario reale.
Nota metodologica
I testi normativi citati sono tratti dalle Gazzette Ufficiali indicate in allegato e verificati sul testo coordinato pubblicato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le informazioni sullo stato di attuazione e sulla prova di idoneità del Ruolo dei periti assicurativi sono tratte dalle pagine istituzionali di CONSAP S.p.A., consultate il 25 agosto 2026; i requisiti associativi dai testi pubblicati da ANPRE e AIPAI. Nel corpo dell’articolo le etichette a margine distinguono il dato normativo — ciò che le disposizioni stabiliscono — dalla lettura dello Studio, che ne propone un’interpretazione, e dalle questioni aperte, sulle quali il testo non consente ancora una risposta univoca. Le Tavole II e III hanno valore ricostruttivo e interpretativo: la seconda, in particolare, non riproduce alcun elenco di legge, poiché la lettera e) del comma 1 non tipizza le classi di laurea. Lo stato di attuazione è aggiornato al 25 agosto 2026; il D.L. 144/2026 è in corso di conversione e le sue disposizioni possono essere modificate in sede parlamentare.
Il presente contributo ha finalità informative e non costituisce parere legale né consulenza professionale su casi concreti.
Appendice — Principali fonti consultabili
Sono elencati i soli documenti direttamente consultabili in rete alla data di redazione, verificati uno per uno. Le citazioni prive di un indirizzo stabile — in particolare la pronuncia delle Sezioni Unite penali — sono riportate nel testo con gli estremi necessari alla loro reperibilità nelle banche dati.
- D.L. 27 febbraio 2026, n. 25 — testo originario, G.U. n. 48 del 27 febbraio 2026: gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/02/27/48/sg/pdf
- Testo coordinato con la L. 27 aprile 2026, n. 59 — G.U. n. 97 del 28 aprile 2026: gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/04/28/97/sg/pdf
- D.L. 7 agosto 2026, n. 144 — G.U. n. 182 del 7 agosto 2026: gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/08/07/26G00167/sg · edizione in PDF
- D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 — G.U. n. 48 del 27 febbraio 2025: gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/02/27/48/sg/pdf
- L. 18 marzo 2025, n. 40, art. 26 — G.U. n. 76 del 1° aprile 2025: gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/04/01/76/sg/pdf
- CONSAP — Ruolo dei periti assicurativi catastrofali: consap.it/ruolo-dei-periti-assicurativi-catastrofali · sezione Normativa
- CONSAP — Ruolo dei periti assicurativi (comparto auto), informazioni per i candidati: consap.it/ruolo-dei-periti-assicurativi/informazioni-per-i-candidati-al-ruolo
- Regolamento CONSAP n. 3 del 2024: testo in PDF
- ANPRE — Statuto: anpre.it/statuto · Regolamento: anpre.it/regolamento
- AIPAI — Requisiti di ammissione: aipai.org/requisiti
- Corte costituzionale, sent. n. 353/2003: scheda · sent. n. 98/2013: scheda · sent. n. 127/2023: scheda
- Direttiva (UE) 2018/958 — test di proporzionalità: eur-lex.europa.eu
- CGUE, 18 luglio 2007, causa C-134/05: eur-lex.europa.eu
- Cass., Sez. Un. pen., 23 marzo 2012, n. 11545 — priva di indirizzo istituzionale ad accesso libero; reperibile nelle banche dati giurisprudenziali
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